Attività didattica, Tutela dell’insegnante

Pubblicato da Federica Ceresani il

das tutela legale insegnanti news 21092020

fonte: DAS Difesa Legale

I tempi sono cambiati. La tutela dell’insegnante è sempre più complessa e l’attività didattica si svolge tra precarietà, classi affollate, e nuove regole che tutelano di più gli studenti. Cerchiamo di fare chiarezza su alcuni aspetti normativi e disciplinari.
È indubbio che il progresso culturale e il dibattito intellettuale sull’edificazione di una società più inclusiva e garantista abbiano portato anche ad una revisione storica del potere e del comportamento autoritario e repressivo del docente nei confronti del discente.

Quali le implicazioni penali connesse all’insegnamento? A quali rischi si espongono gli insegnanti nell’esercizio del loro ruolo?

Maltrattamenti, percosse, lesioni personali, ingiuria, minaccia, calunnia. Sono alcune delle norme penali che possono trovare applicazione nella dinamica relazionale docente-studente.
Nel ruolo di educatore, il maestro si trova in rapporto asimmetrico con i propri alunni: egli, per maturità, età, titolo di studio, sa le cose; gli allievi, all’opposto, non le sanno. La gestione di questo “sapere” è un aspetto delicato, che rischia di trasformarsi in un comportamento antipedagogico nel momento in cui il processo di verifica e di valutazione dell’alunno si riflette sull’equilibrio psicofisico e sulla dignità di quest’ultimo.
Come abbiamo scritto in apertura, i contesti sono mutati. C’era un tempo in cui l’allievo che si comportava male veniva messo in castigo, dietro la lavagna o fuori dall’aula, e quando rientrava a casa riceveva un’analoga punizione dai genitori. C’è un tempo, adesso, in cui ciò non è più possibile poiché è entrato in vigore un insieme di norme maggiormente garantiste: lo statuto degli studenti, la carta dei servizi pubblici, la consulta degli studenti, il regolamento didattico, ecc.

L’insegnante rischia conseguenze civili e penali nel momento in cui decide di redarguire lo studente.

La giurisprudenza, anche ai massimi vertici, ha rafforzato la posizione dello scolaro, in quanto minorenne, rispetto a quella del maestro o professore, dalla scuola primaria al liceo.
Oggi, anche una semplice nota sul registro o sul diario scolastico potrebbe dare origine a complicazioni legali non trascurabili. “Note” inflitte agli studenti indisciplinati o inadempienti agli obblighi scolastici potrebbero esporre il docente anche ad incriminazioni penali.

La responsabilità civile, penale e amministrativa di un insegnante si profila all’interno di questi due estremi:
  1. abuso di mezzi di correzione;
  2. mancato esercizio del potere disciplinare (omissione di denuncia).

Osservano gli psicoterapeuti che alcuni docenti avvertono come “un peso eccessivo la responsabilità dell’insegnare, come se dal loro lavoro dipendesse il successo dell’allievo, dimostrando così una visione onnipotente della loro capacità di indurre nel giovane discente il cambiamento prefigurato” (passim).
L’ipotesi n. 2 è, per esempio, quella del “bullismo”: la mancata rilevazione, denuncia, segnalazione, all’autorità competente integra una responsabilità penale poiché obbligo giuridico del docente è anche quello di prevenire i reati. Per converso, un eccesso di zelo nell’individuazione e segnalazione di un comportamento biasimevole dell’alunno potrebbe integrare la fattispecie n. 1 con il rischio di una querela.

Ecco, allora, alcuni principi di diritto amministrativo che è opportuno tenere presente poiché la violazione di una legge penale è più grave della violazione di una legge amministrativa.

  1. Imparzialità: l’insegnante deve comportarsi in modo obiettivo e relazionarsi con gli allievi senza fare preferenze. La giurisprudenza insegna che nel contestare una condotta all’alunno occorrerebbe agire con lo scrupolo e le modalità del caso dei richiami disciplinari effettuati sul posto di lavoro.
  2. Motivazione: più la sanzione a carico dello studente è grave e più deve essere motivata, offrendo sempre la possibilità del contraddittorio.
  3. Contraddittorio: la responsabilità disciplinare è personale, quindi l’alunno deve essere posto nelle condizioni di poter argomentare in modo efficace a propria discolpa.
  4. Potere punitivo: il potere punitivo del docente (e della scuola) è limitato alla sola finalità (ri)educativa del discente.

In tali casi, il livello di imputazione della responsabilità è triplice:

  1. Culpa in vigilando: responsabilità dell’insegnante.
  2. Culpa in educando: responsabilità dei genitori o di chi esercita la tutela sul minore.
  3. Culpa in organizzando: responsabilità del dirigente scolastico (preside).

Nel primo caso, a rispondere è l’amministrazione pubblica, ma essa può rivalersi sul docente. Infatti, lo Stato è responsabile per i danni commessi dai propri dipendenti. La responsabilità patrimoniale del corpo docente è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.

Nel secondo caso, a rispondere è la famiglia dello studente la cui condotta è stata oggetto di sanzione. I genitori devono dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (ciò anche se il minore è stato affidato alla custodia di terzi).

In questo terzo caso, la responsabilità è del preside della scuola che ha compiti e doveri di organizzazione e controllo dell’attività degli operatori scolastici e del corpo docente e svolge attività di custodia di tutti gli alunni. La “culpa in organizzando” deve essere dimostrata dal danneggiato (alunno ingiustamente accusato): spetta, quindi, al soggetto che promuove l’azione risarcitoria fornire la prova della colpa del dirigente scolastico.

Sempre più spesso il ruolo dell’avvocato e la tutela legale diventano fondamentali per prevenire ipotesi di reato e difendere l’attività didattica degli insegnanti.

Se vuoi farti un’idea del costo di una copertura di Responsabilità Civile e Tutela Legale, richiedi subito il preventivo online


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News
close slider

× Possiamo aiutarti?